Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merits issues reserved for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's grievances concerned the factual reconstruction and evaluation of evidence, which are exclusively within the competence of the trial judges. Since the lower court provided adequate and logical reasoning based on correct inferential criteria, the appeal was rejected as it improperly challenged the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they concern the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these remain the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCIO GAETANO nato a GELA il 05/06/1962 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche con riguardo alle ragioni della mancata assunzione dell'esame dell'imputato, volontariamente non comparso nel corso del giudizio di primo e secondo grado, oltre che sulla rilevanza decisiva assunta dalle imrnagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, evidenziando come i danneggiamenti siano avvenuti nel medesimo contesto e come la falsa denuncia riguardi tutte le autovetture e non solo quella di proprietà dell'imputato; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis 8 settembre 2023 Il Consi e e