Italian court dismisses appeal as generic due to lack of effective comparison with lower court's specific sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the equivalence of generic mitigating circumstances and aggravated specific recidivism, but the court found the appeal generic. The court ruled that without an effective comparison with the lower court's adequately motivated evaluations, the appeal violates procedural requirements and is therefore inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to provide an effective comparison with the lower court's adequately motivated evaluations, particularly when the lower court has logically addressed the specific reasons for sentencing.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI MARIO nato a PORTICI il 05/02/1962 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva aggravata specifica e reiterata, essendo implicito il riferimento alla gravità del precedenti specifici e considerato il divieto legale di prevalenza previsto per la recidiva reiterata; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il igliere estensore Il reside