Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to cite supporting facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the statutory requirement of specific grounds. The appellant, Di Maio, challenged the appellate court's sentencing and interdiction without pinpointing specific legal errors or citing the exact elements of the decision under attack. The court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to allow the lower court to exercise its supervisory power, rendering it procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 62 bis e 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specifically identify the legal grounds for the complaint and the factual elements supporting those grievances, thereby preventing the reviewing court from exercising its jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIROLAMO nato a PALERMO il 09/07/1975 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 11/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 15/06/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di GIROLAMO DI MAIO nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 comma terzo nn.le 2 cod. pen., dichiarando lo stesso interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e confermando nel resto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore