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Ordinanza — n. 39431/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive factual arguments and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39431/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Yasar Saban inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Saban argued that the lower court's reasoning regarding his criminal responsibility was flawed and lacked logical coherence. The court rejected these claims as repetitive of previous appellate arguments and noted that factual appreciation remains exclusively within the power of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements supporting a decision, reserving such assessment exclusively for the judge of merit, and must dismiss appeals that merely repeat factual disputes without raising new legal issues.

Parole chiave

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criminal responsibility factual appreciation repetitive arguments inadmissibility judge of merit procedural costs Cassation appeal perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
D.P.R. 309/90, Art. 73, comma 5

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone e altri
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella
214794 -- 01; Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: YASAR SABAN nato il 18/03/1990 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a Mezzo dei difensore da Yasar Saban, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta: carenza e vizio logico della' motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da cOnferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, Considerato che i rilievi difensivi risultano essere ripetitivi delle doglianze già dedotte in sede di appello, riproponendo, con taglio di merito, tematiche di puro fatto, esaustivamente già trattate dalla Corte distrettuale, la quale non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, qui riproposte senza autentici spunti critici. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di legittimità, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone e altri, Rv. 207944 - 01; cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 -- 01; Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigli