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Ordinanza — n. 39332/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of appealable grounds and merit-based dissent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39332/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted murder and injury, arguing regarding the establishment of intent and recidivism application. The court rejected these arguments, noting that the first ground constituted a merit-based disagreement rather than a legal error reviewable in cassation, while the second ground concerned a point not subject to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely expresses a disagreement with the merits of the decision without raising a specific legal error, or if it concerns a point not subject to appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit-based dissent cassation review limits attempted murder conviction recidivism application tentato omicidio aggravato assassinio qualificato omicidio passionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGBEMUDIA MOSES JUSTICE nato il 07/03/1993 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15 giugno 2022, con cui il Tribunale di Brescia aveva dichiarato Moses Ogbemudia colpevole dei reati di tentato omicidio e lesioni personali, commessi il 4 agosto 2021, condannandolo alla pena di anni 12 e mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione di legge in ordine all'accertamento del dolo del fatto ascritto come tentato omicidio, e, con il secondo motivo, in relazione all'applicazione della recidiva; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione - che evidenziato, in termini non censurabili, le modalità della condotta significative di animus necandi -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; rilevato che il secondo motivo non è consentito, in quanto riguarda punto della decisione non oggetto di impugnazione con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre