Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying probationary placement due to merit disagreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Panarello's appeal inadmissible for failing to challenge the substantive decision on probationary placement. Panarello argued the lower court lacked reasoning because all evaluative elements were positive, but the court found this merely expressed disagreement with the merits. Consequently, the appeal was rejected because it exceeded the permissible scope of a review limited to the structure of the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal challenging a decision solely on grounds that the court's reasoning is insufficient or that the court disagreed with the merits of the case is inadmissible in a jurisdictional review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARELLO GIOVANNI nato a MESSINA il 12/06/1983 avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Giovanni Panarello, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto tutti gli elementi valutabili erano positivi; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato la necessità che il percorso di emenda possa essere vagliato mediante permessi premio sinora mai sperimentati -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.