Italian Court dismisses appeal against robbery sentence for lack of concrete specificity in sentencing argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the robbery conviction. The appellant argued for a new evaluation of sentence proportionality, but the court found this ground lacking in concrete specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a new evaluation of sentence proportionality is inadmissible if it lacks concrete specificity and fails to demonstrate arbitrariness or illogical reasoning by the first instance court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO NICOLA WILLIAMS nato a CERIGNOLA il 24/10/1994 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, emessa in data 14 luglio 2016, nei confronti di Nicola Williams Virgilio, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di rapina pluriaggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 7 sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice ed individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lugli