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Ordinanza — n. 39253/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as repetitive and inadmissible due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and a fine. The court found the petition merely repetitive of grievances already adequately addressed in the lower court's judgment regarding the prescription of fraud. Consequently, the decision upholds the appellate court's ruling to dismiss the criminal charges based on the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of grievances already decided in the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissible petition statute of limitations fraud prescription court costs award azione civile risarcimento del danno civile abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri
Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera
Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANGIONE MAURO nato a MOLFETTA il 26/07/1965 MINUTO PAOLO nato a MOLFETTA il 05/09/1964 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza pronunciata in data 2 marzo 2022, ha riformato la decisione del Tribunale di Trani, emessa il 18 giugno 2018, nei confronti di Mauro Angione e Paolo Minuto, dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa loro ascritto e confermando le statuizioni civili; Considerato che il ricorso, con il quale si censura la qualificazione giuridica del fatto è meramente ripetitivo di doglianze formulate nel grado anteriore ed adeguatamente decise nella impugnata sentenza a pg.5 della motivazione; osservato che, infatti, i giudici del merito hanno adeguatamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350 - 01 e 02;

Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235), le ragioni del loro convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; ritenuto infine che la memoria inviata per PEC ha contenuto ripetitivo e non innovativo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 luglio