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Ordinanza — n. 39241/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic objections failing to specify motivation defects regarding gun charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Mario Sanfilippo inadmissible due to the lack of specific grounds. The appellant raised generic objections claiming vague reasoning regarding his conviction for possessing three firearms and drugs, without identifying precise errors in the lower court's motivation. The court rejected these claims because they failed to point to specific aspects where the judges of the merit did not adequately address the arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must specify the precise defects in the motivation of the judgment; generic objections that merely evoke imprecise viti without indicating specific aspects fail to meet the admissibility requirements.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic objections defects in motivation specific grounds requirement penal responsibility firearms condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore cause di esclusione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO CRISTIAN MARIO nato a CATANIA il 17/08/1987 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di Cristian Mario Sanfilippo per la detenzione di tre fucili, di cui di provenienza furtiva ed uno alterato, nonché di un quantitativo di sostanza stupefacente, sulla base di un percorso motivazionale ampio e completo, nel cui ambito ha, tra l'altro: dato atto delle giustificazioni offerte dall'imputato, espressamente vagliandole e confutandole; operato la qualificazione giuridica delle condotte da lui poste in essere; condiviso le valutazioni del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio; che l'imputato, con unico motivo di ricorso, propone obiezioni di assoluta genericità, che evocano imprecisati vizi motivazionali senza minimamente indicare su quali aspetti della decisione i giudici di merito sarebbero venuti meno al dovere di replicare alle censure articolate con i motivi di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso