Cassation court dismisses appeal regarding theft aggravation due to lack of continuous surveillance evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the store's video surveillance system should have excluded the aggravating circumstance of exposure to public trust, citing a lack of constant monitoring. The court rejected this, noting that a single surprise encounter does not prove permanent direct surveillance and that the alleged skill in committing the crime was uncontested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 259 c.p.; Art. 260 c.p.: The mere presence of video surveillance does not automatically exclude the aggravating circumstance of exposure to public trust, as it does not guarantee constant and continuous control over the goods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI MASSIMILIANO nato a TRAPANI il 04/10/1973 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede; che, con unico motivo di ricorso, Massimoliano Napoli deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la circostanza aggravante e prendere atto, dunque, del difetto di procedibilità; che tale questione è stata già debitamente affrontata, in termini alieni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà appello e fedeli sia al testo normativo che alle emergenze istruttorie, dalla Corte di appello, che ha chiarito, con il conforto della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01;
Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski, Rv. 235223 - 01), che, in caso di furto di merce esposta sui banchi di un supermercato, l'installazione di un sistema di videosorveglianza non garantisce un controllo costante e continuativo; che il ricorrente, in proposito, ha evidenziato che, nel caso di specie, egli è stato, nondimeno, sorpreso da una commessa, ciò che, però, ben può essere frutto di una circostanza occasionale e non dimostra, di per sé, che il personale dell'esercizio commerciale fosse addetto alla sorveglianza diretta e permanente dei prodotti esposti sugli scaffali; che il ricorrente dedica, poi, ulteriori considerazioni all'avere egli agito con destrezza, aggravante che, tuttavia, non oggetto di contestazione, neanche in fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos