Cassation court dismisses appeal against sentencing reduction due to lack of new grounds and procedural exhaustion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Masciullo Pietro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentencing reduction by the Court of Appeal of Lecce, arguing violations of the recidivism provisions in the Penal Code and the 1990 Decree. The Court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal to the Cassation Court is inadmissible if the grounds raised merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal without presenting new facts or legal issues.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIULLO PIETRO nato a ARADEO il 08/04/1959 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Masciullo Pietro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Aradeo, il 10/11/2021). Considerato che i motivi sollevati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché all'art. 62-bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, pp. 6 e 7; quanto al secondo, p. 8), appalesandosi la motivazione della sentenza impugnata completa e congrua; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. LAG-LA o Così deciso il 10 gragam 2023 Il Consig