Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding non-punishment declaration after defendant's withdrawal of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a generic violation of the law concerning the obligation to immediately declare a cause of non-punishment. The appellant, Passaquindici Nicola, had previously withdrawn his appeal arguments regarding liability in the Court of Appeal, yet the Cassation court found his new claim lacked concrete elements to justify a different outcome. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold of specificity required by established case law, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cod. proc. pen.; A cassation appeal based solely on a generic violation of the obligation to immediately declare a cause of non-punishment is inadmissible if it fails to provide concrete elements demonstrating why the appellate court should have adopted a liberatory pronouncement after the defendant withdrew their appeal arguments on liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAQUINDICI NICOLA nato a BARI il 15/01/1987 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passaquindici Nicola ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, preso atto della rinuncia all'impugnazione dallo stesso personalmente formulata in udienza, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della pronuncia del Tribunale di Bari che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole de reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, 11/10/2021). Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 9 cod. proc. pen.) è del tutto generico.
Invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno e altri, Rv. 273431 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 1'