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Ordinanza — n. 38842/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence reduction based on generic mitigating circumstances under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence that reduced the penalty by recognizing generic mitigating circumstances under Article 73 of the 1990 Presidential Decree. The court found the lower court's reasoning sound and the appellant's arguments merely repetitive of previously rejected criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, Art. 133 c.p.; Art. 73 comma 5 DPR 309/1990: An appeal is inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism equivalence inadmissible appeal repetitive arguments DPR 309/1990 penalty reduction Cassa delle ammende economicità del trattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 73 comma 5 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Vinci Francesco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI FRANCESCO nato a ACERRA il 05/01/1991 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vinci Francesco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto (in Afragola, il 22/11/2021). Ritenuto che i motivi dedotti (violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e relativo vizio di motivazione, in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche) si appalesano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Invero, la sentenza di primo grado, esplicitamente richiamata da quella di appello, ha riconosciuto, in ragione delle dichiarazioni confessorie e dell'atteggiamento processuale dell'imputato, le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, con motivazione congrua ed incensurabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Cons