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Ordinanza — n. 38828/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds were already adequately examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38828/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Giovanni Pandolfi's appeal against the Naples Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for a new assessment of generic mitigating circumstances and contested recidivism, claiming procedural flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the same arguments had been thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the first-instance judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds already examined recidivism assessment generic mitigating circumstances allegazioni fattuali non credibili alibi testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 365, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDOLFI GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/09/1997 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pandolfi Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, escluso l'aumento per la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Napoli, il 03/11/2021). Considerato che i motivi sollevati dal ricorrente (vizio motivazionale in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva; nonché vizio motivazionale e violazione di legge con riguardo al riconoscimento della recidiva) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. O/GLI Così deciso il 10