Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and reliance on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Essadek Baggar inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's three grounds were rejected because they merely repeated facts already presented without critical engagement with the lower court's reasoning or offered new arguments. Consequently, the court ruled that the appeal solicited reserved assessments on the merits, which are exclusively within the jurisdiction of the judges of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts already presented without critical engagement with the lower court's reasoning or solicits reserved assessments on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGGAR ESSADEK nato il 08/01/1972 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che i tre motivi dedotti da Essadek Baggar non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Con il primo, il ricorrente ripropone, nella sostanza, censure, interamente versate in fatto, in punto di elemento soggettivo, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, sulla scorta di argomentazioni non manifestamente illogiche, ha escluso che l'imputato possa avere agito confidando nell'accolgimento dell'autorizzazione, rigettata molti mesi prima, o comunque in assenza della volontà di sottrarsi agli obblighi e controlli delle Forze dell'ordine. 1.2.
Il secondo ed il terzo motivo non sono consentiti e sono comunque manifestamente infondati perché finiscono per sollecitare apprezzamenti riservati ai giudici del merito che hanno, con valutazioni conformi, escluso la particolare tenuità del fatto e denegato le circostanze attenuanti generiche con motivazione completa e congrua, fondata sulla particolare offensività della condotta (allontanamento apprezzabile dall'ambito territoriale imposto dalla misura di prevenzione) e sulla personalità negativa dell'imputato, oltre che sull'assenza di elementi favorevoli.
2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 g