Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38787/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on self-defense and illegal gun possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Delli Paoli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for self-defense regarding a pistol and claimed his awareness of the weapon's illegal origin could not be inferred from purchase details. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting they merely repeated appellate arguments without engaging with the lower court's reasoning or contradicting established case law on self-defense requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when they merely reiterate previous arguments without critical engagement with the contested judgment or contradict settled jurisprudence on self-defense and criminal liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded self-defense justification illegal gun possession court costs and fine porto abusivo di armi eccezione di illegalità pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI PAOLI ANDREA nato a MARCIANISE il 09/07/1975 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Andrea Delli Paoli non superano il vaglio di ammissibilità perché, oltre a riproporre le medesime censure dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati. Il ricorrente, infatti, in stridente contrasto coi principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, o pretende l'applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa in una situazione in cui l'imputato, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, tutt'altro che illogica, ha reagito ad una situazione di pericolo che ha concorso a determinare innescando una sfida in palese assenza della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 - 01) o sostiene che la consapevolezza della provenienza illecita della pistola non possa essere desunta dall'assenza di plausibili giustificazioni o comunque dalle modalità di acquisto contrarie alle regole che disciplinano la vendita e la circolazione delle armi.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giugno