Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to generic and unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Conserva Enrico Donato inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of responsibility was based on equivocal evidence and non-conclusive results. The Supreme Court rejected these claims as generic, lacking specific criticism of the district court's reasoning regarding the defendant's interactions and the seizure of cocaine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of a necessary critique of the contested decision's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSERVA ENRICO DONATO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/04/1992 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.CONSERVA Enrico Donato ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione a due ipotesi dì traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in concorso.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti stante la equivocità degli ele- menti indiziari raccolti geLs:Lip-réor3fank--- e al non concludente significato degli esiti captativi.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, fondata sulle interlocuzioni con i correi, sugli spostamenti verso Milano e l'incontro con il correo GUIZZARDI e96) sequestro dello stupefacente in possesso del corriere MANNINO che veniva tratto in arresto, da cui derivava la disperazione dell'impu- tato.che risultava privato dello stupefacente da porre in commercio. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non 11 risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.