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Ordinanza — n. 38549/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38549/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal against a second-instance sentence inadmissible because the grounds were generic and lacked specific legal analysis. The appellant argued for a reduction in the sentence, but the court found no merit in these claims. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The court must reject appeals that fail to provide specific legal arguments or analysis, as generic complaints do not constitute a valid ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of analysis procedural costs sentencing review commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATI MICHELE nato a BITRITTO il 19/01/1968 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.AMATI Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato nei suoi confronti la pena, in relazione a ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro due- mila di multa con la riduzione per la scelta del rito.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla dosimetria della pena.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha assolto in modo corretto il suo onere motivazionale, attestando la pena su criteri improntati a valori edittali non discosti dal minimo e giustificando lo scostamento dal minimo edittale in ragione del numero e della gravità dei precedenti penali. I motivi di ricorso omettono di confrontarsi con tale argomento che risulta corretto sotto il profilo logico giuridico e non suscettibile di ulteriore sinda- cato in questa sede. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre