Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds under Article 600 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gerotto Simone inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability and recidivism, arguing factual errors and misinterpretation of evidence. The court rejected these grounds because they constituted mere complaints rather than admissible legal objections, as they were already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 337 c.p.; Art. 600 c.p.p. establishes that appeals in the interest of law must be based on specific legal grounds, excluding mere complaints about factual assessments or re-examination of evidence already properly evaluated by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEROTTO SIMONE nato a MONTEBELLUNA il 05/08/1974 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 155 GEROTTO SIMONE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - sulla penale responsabilità per il reato contestato ex art. 337 cod. pen. in punto di fatto e in diretto confronto con il materiale probatorio, del quale si fornisce una diversa lettura del significato (notoriamente non consentita in questa sede e avulsa dalla nozione di travisamento della prova), in ogni caso riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2); tinc) - sulla recidiva meramente confutative a fronte drotivazione che ha fornito puntuale e non viziata risposta alla questione sollevata con l'appello (cfr. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis