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Ordinanza — n. 38206/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant filed it personally after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Bilardi's appeal inadmissible de plano because it was filed personally after the 2017 law took effect. The defendant challenged a disciplinary warning imposed by the Frosinone Supervision Tribunal regarding a prison regulation infraction. The court ruled that since the law now mandates representation by a registered defense attorney for such appeals, a personal filing renders the petition void.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 and 613 comma 1 c.p.p.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and must be submitted by a defense attorney registered with the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissibility de plano personal appeal filing Law 103/2017 mandatory defense counsel disciplinary appeal procedure multa disciplinare all'avvocato ricorso all'autorità di vigilanza mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen.
Art. 571 comma 1 c.p.p.
Art. 613 comma 1 c.p.p.
Law No. 103/2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, 21.12.2017, Aie/Io
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDI FILIPPO nato a GELA il 07/09/1969 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di FROSINONEt-da-tP-—avviso alle parti; I — udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /4-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Frosinone ha respinto il reclamo avanzato da BILARDI Filippo avverso la sanzione disciplinare dell'Ammonizione, riportata in data 3.2.2021 per infrazione commessa ai sensi dell'art. 77 n. 15 reg. es. o.p. in data 27.1.2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione BILARDI Filippo con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U,. 21.12.2017, Aie/Io). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden