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Ordinanza — n. 38199/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order due to lack of international protection and first-time penalty argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ur Rehman Habib inadmissible for manifest unfoundedness. The defendant argued violations regarding the detention order and the inability to raise the minor nature of the offense for the first time. The court rejected these claims because international protection was not recognized, rendering the detention illegal, and the argument about the offense's minor nature was not raised during the initial trial.

Regesto Legislator

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Art. 10-bis comma 6 D.Igs. 286/1998; Art. 530 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 34 D.Igs. 274/2000: Appeals challenging the legality of detention orders based on unraised arguments regarding the minor nature of the offense or new defenses are inadmissible when the underlying deprivation of liberty lacks legal protection.

Parole chiave

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detention order legality international protection status appeal inadmissibility first instance arguments minor offense defense protezione internazionale ripetute violazioni del diritto degli stranieri rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 10-bis comma 6 D.Igs. 286/1998
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 10-bis comma 6 D.Igs. 286/1998 e all'art.
Art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
286/1998 e all'art. 530,comma 2, cod.
Art. 34 D.Igs. 274/2000
violazione di legge in relazione all'art. 34 D.Igs. 274/2000.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UR REHMAN HABIB nato il 21/01/1999 avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIUDICE DI PACE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 7 giugno 2022 il Giudice di Pace di Macerata dichiarava UR REHMAN Habib colpevole del reato di cui all'art. 10-bis D.Igs. 286/1998 e lo condannava, ritenute le attenuanti generiche, alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - UR REHMAN Habib deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 10-bis comma 6 D.Igs. 286/1998 e all'art. 530,comma 2, cod. proc. pen.; II. violazione di legge in relazione all'art. 34 D.Igs. 274/2000.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, la prospettazione difensiva si scontra con il mancato riconoscimento della protezione internazionale, sicchè permane la illiceità del trattenimento. La tenuità del fatto non è stata prospettata in sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende