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Ordinanza — n. 38196/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding recidivism and sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Di Gregorio inadmissible due to the manifest unfoundedness of his legal arguments. The appellant challenged a second-instance judgment that reclassified a crime from theft to illegal possession of a weapon and applied a continuous offense rule to increase the sentence. The court rejected the appeal because the lower court correctly maintained the continuity of the offense based on the most serious crime involved, rendering the appellant's objections legally baseless.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court correctly applied the rules on continuous offenses and sentencing calculation based on the most serious crime.

Parole chiave

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manifest unfoundedness continuous offense sentencing calculation illegal possession weapon recidivism rules porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 712 cod. pen.
nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., rideterminava la pena in mesi sei e giorni 10 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (all'esito della riduzione per il rito abbreviato).
Art. 648 cod. pen.
Con sentenza emessa in data 7 marzo 2022 la Corte di Appello di Lecce in riforma della sentenza emessa il 28.5.2021 dal Tribunale di Taranto nei confronti di DI GREGORIO Francesco, previa riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nella contravvenzione di cui all'art.
art. 648 cod. pen
Con sentenza emessa in data 7 marzo 2022 la Corte di Appello di Lecce in riforma della sentenza emessa il 28.5.2021 dal Tribunale di Taranto nei confronti di DI GREGORIO Francesco, previa riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., rideterminava la pena in mesi sei e giorni 10 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (all'esito della riduzione per il rito abbreviato).
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO FRANCESCO nato a GINOSA il 20/02/1983 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 7 marzo 2022 la Corte di Appello di Lecce in riforma della sentenza emessa il 28.5.2021 dal Tribunale di Taranto nei confronti di DI GREGORIO Francesco, previa riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., rideterminava la pena in mesi sei e giorni 10 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (all'esito della riduzione per il rito abbreviato).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI GREGORIO Francesco deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, a seguito della riqualificazione della fattispecie di ricettazione (in quella di cui all'art.712 cod.pen.), la Corte di Appello ha mantenuto fermo il riconoscimento della continuazione, ponendo a base del calcolo il più grave reato di detenzione abusiva dell'arma, sicchè la quota di pena riferibile al reato di cui all'art.712 cod.pen. concorre come aumento per continuazione .

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente