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Ordinanza — n. 38193/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation prohibited in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Mangione's appeal inadmissible because it requested a re-evaluation of facts regarding criminal continuity. The lower court had correctly identified that the crimes lacked a unified criminal design due to their heterogeneity and temporal distance. The Supreme Court ruled that such requests for factual reassessment are strictly prohibited in the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a re-evaluation of facts or evidence, as the court of legal review cannot substitute its judgment for that of the trial court on factual matters.

Parole chiave

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criminal continuity Court of Cassation factual re-evaluation inadmissible appeal legal review stage criminal procedure code unified criminal design reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANGIONE Vincenzo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv.
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE VINCENZO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 06/12/1983 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2022 la Corte d'Appello di Bari, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da MANGIONE Vincenzo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che l'eterogeneità dei reati commessi e la distanza temporale tra gli stessi non consentono di affermare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANGIONE Vincenzo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden