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Ordinanza — n. 38110/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to valid waiver of right to appeal after filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the appellant validly waived their right to appeal after initiating the procedure. The appellant, Natale De Martino, had previously filed an appeal against the Supervisory Court of Catanzaro's order but subsequently renounced this right in a declaration of record. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.p.; Art. 347 c.p.p.: A party who validly waives the right to appeal after filing an appeal renders the appeal inadmissible, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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waiver of appeal inadmissibility of appeal procedural waiver supervisory court procedural costs condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.p.
Art. 347 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO NATALE nato a ROSSANO il 03/01/1967 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Natale De Martino; rilevato che il ricorrente, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, vi ha validamente rinunciato (v. dichiarazione in atti); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2