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Ordinanza — n. 38108/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for carrying a knife, citing lack of constitutional argument and valid reasoning on subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nouhou Abdourhamene Alleino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that procedural rules requiring domicile declaration were unconstitutional and that the lower court erred in finding subjective intent for carrying a knife. The court rejected these claims as generic, unsupported by specific constitutional analysis, or contradicted by the lower court's reasoned assessment of the defendant's circumstances and the weapon's nature.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 366 c.p.p.: Procedural complaints lacking specific constitutional linkage or supported by reasoned factual analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective intent carrying a knife procedural defect Corte di Cassazione porto abusivo di armi reato di poca entità oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 366 c.p.p.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amme
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amme
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUHOU ABDOURHAMENE ALLEINO nato il 18/04/1984 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Nouhou Abdourhamene Alleino; ritenuto che il primo motivo, con il quale la difesa deduce l'incostituzionalità delle norme che prevedono, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o della elezione di domicilio, sia del tutto generico, non essendo stato spiegato sotto quale profilo si configuri il contrasto della disciplina processuale con norme costituzionali, né quale sia la rilevanza della questione nel presente procedimento; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura, per vizio della motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non giustificato il porto del coltello e sussistente l'elemento soggettivo della contravvenzione, sia manifestamente infondato, attesa la ragionevole considerazione svolta dalla Corte di appello, agganciata a una comune massima di esperienza, secondo cui anche il soggetto senza fissa dimora ha un luogo presso il quale allocare i suoi oggetti, ancorché pochi o di modesto valore, di tal che anche rispetto a tale situazione può configurarsi un porto ingiustificato, ogniqualvolta egli porti con sé lo strumento atto ad offendere anziché lasciarlo con gli altri beni nella sua disponibilità; ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che anche il quarto e il quinto motivo siano inammissibili, atteso che essi riproducono la tesi difensiva, già sviluppata con il secondo motivo, per cui non si sarebbe tenuto conto delle ragioni che, in tesi, avrebbero giustificato il possesso del coltello e che avrebbero dovuto portare, attraverso un corretto governo processuale della prova indiziaria, all'assoluzione dell'imputato; ritenuto che, infine, anche il terzo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sia manifestamente infondato e aspecifico, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla non modesta gravità del fatto, a sua volta determinata dalle dimensioni non modeste del coltello e dal fatto che esso fosse detenuto dall'imputato in orario notturno; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amme