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Ordinanza — n. 38100/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against home detention rejection citing recent criminal conduct and lack of self-control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Perrone inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's refusal of home detention. Perrone argued that the trial court ignored favorable predictive indicators such as his recent employment, income stability, and residence. The court ruled that these arguments constituted an impermissible re-evaluation of the trial judge's assessment, which correctly prioritized Perrone's recent criminal behavior and history of violating community orders as decisive factors for denying the measure.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against detention decisions are inadmissible if they merely re-evaluate the trial court's assessment of predictive indicators without new facts, as the lower court's judgment on the detainee's reliability and self-control remains binding in the absence of new evidence.

Parole chiave

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home detention appeal predictive indicators recent criminal conduct self-control assessment inadmissible appeal detention measure Cassazione Rome permesso di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE ANDREA nato a ROMA il 13/01/1973 avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Perrone; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione di rigettare l'istanza di detenzione domiciliare, che non avrebbe tenuto conto della presenza di una serie di indicatori predittivi favorevoli (la risalenza temporale della maggior parte dei precedenti, lo svolgimento di un'attività lavorativa saltuaria e la percezione del reddito di cittadinanza, idoneo a garantirgli una stabile fonte di reddito lecito, la disponibilità di un'abitazione presso la quale avrebbe già fruito di altra misura); ritenuto che tali censure non siano ammesse in sede di legittimità, in quanto chiaramente rivalutative dell'apprezzamento compiuto dall'ordinanza impugnata con motivazione congrua e logica, avendo il Tribunale rilevato l'impossibilità, allo stato, di formulare un giudizio di piena affidabilità del detenuto, considerata la commissione, in epoca recente e non appena conclusa la precedente carcerazione, di nuove condotte di rilevanza penale e tenuto conto, soprattutto, dei precedenti comportamenti trasgressivi delle prescrizioni impostegli, anche in ambito comunitario, indicativi di una chiara difficoltà di autocontrollo, particolarmente significativa rispetto a una misura, come la detenzione domiciliare, fondata sulla autodisciplina del sottoposto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d