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Ordinanza — n. 38086/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding fireworks possession, ruling quantity exceeds legal exemption limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the seized fireworks quantity did not exceed the 5 kg limit for unlicensed possession and claimed non-punishment under specific articles. The court rejected these claims, noting the fireworks fell into a prohibited category and that the lower court properly considered the defendant's criminal history and the severity of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 678, 679 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court must reject appeals manifestly unfounded where the seized items clearly exceed statutory exemption thresholds and the lower court adequately addressed statutory non-punishment grounds and sentencing mitigation based on prior record.

Parole chiave

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fireworks possession unlicensed detention quantitative limits non-punishment cause inadmissible appeal criminal history sentencing mitigation porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 678 cod. pen.
Art. 679 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO NICOLA nato a BRINDISI il 28/09/1969 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Chirico; ritenuto che il primo motivo, con il quale l'impugnazione deduce l'erronea applicazione degli artt. 678 e 679 cod. pen. sul presupposto che il quantitativo di petardi in sequestro non ecceda il limite per la detenzione senza licenza, stabilito in 5 kg., sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata chiarito che i petardi di grosse dimensioni nella disponibilità dell'imputato rientrassero nella categoria IV Gruppo A, a sua volta non riconducibile a quelle per cui è prevista la libera detenzione (profilo rispetto al quale il ricorso ha omesso qualunque considerazione, risultando, sul punto, anche aspecifico); ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è del pari manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata adeguatamente motivato la decisione sfavorevole, fondata sulle dimensioni non modeste dei petardi e, dunque, sulla non modesta gravità della condotta ascritta a Chirico; ritenuto, infine, che anche il terzo motivo di doglianza sia manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito puntuale esplicazione delle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato e del giudizio di congruità della pena rispetto alla gravità dei fatti e alla personalità dello stesso Chirico; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), ritenuto, infine, che il ricorso non possa dirsi idoneo a instaurare il rapporto di impugnazione: condizione necessaria, secondo il consolidato orientamento di legittimità, al fine di poter rilevare la prescrizione medio tempore maturata; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.