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Ordinanza — n. 38077/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed inadmissibly because the petitioner failed to engage a qualified defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner filed it personally instead of through a qualified defense lawyer. The petitioner, Wassem Akram, argued for the review of a Milan surveillance court order, but the court noted the violation of specific procedural requirements for criminal appeals. Consequently, the court dismissed the appeal immediately and ordered the petitioner to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis, of the Code of Criminal Procedure: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the interested party without the intervention of a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal procedure qualified defense lawyer special register requirement inadmissibility de plano procedural defect Cassazione ordinanza fine payment obligation difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010- 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKRAM WASEEM nato il 21/09/1987 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Wassem Akram; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/