Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific legal criticism against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cioli Davide inadmissible due to its manifest unfoundedness and generic nature. The appellant argued for a violation of law regarding the sentencing for tax crimes but failed to provide specific legal critiques of the lower court's decision. The court rejected the appeal because it merely reiterated the second-instance arguments without addressing the specific legal grounds of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic complaints lacking specific legal criticism of the lower court's reasoning and if it repeats arguments already rejected in the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOLI DAVIDE nato a BRESCIA il 29/09/1986 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Cioli Davide è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui all'art. 10 e 5, d. Igs. 74/2000, unificati con la continuazione. Il ricorso è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione e una violazione di legge della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.
È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). L'anno in considerazione, infatti, è solo il 2016, e l'imputato non consegnava alla RG. la documentazione fiscale obbligatoria e non presentava la relativa dichiarazione dei redditi.
Il reato più grave è stato ritenuto quello di cui all'art. 10, d. Igs. 74 del 2000; la consumazione dello stesso è stata individuata al 17 settembre 2020 (reato permanente) con applicazione del minimo edittale vigente al momento della consumazione del reato; su questi aspetti il ricorso non si confronta.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.