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Ordinanza — n. 37969/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the revocation of a probationary placement solely on grounds of insufficient motivation, without addressing the substantive reasons provided by the lower court. The court ruled that this approach constituted a mere disagreement with the decision's outcome rather than a valid critique of its reasoning structure, thereby exceeding the permissible scope of motivation review in this type of proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal challenges a decision solely on the ground of lack of motivation without critiquing the reasoning structure, it is deemed a dissent on the merits and is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation probationary placement drug positivity scope of review inadmissible appeal Cassation procedure court costs test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA PATRIK nato il 02/04/1987 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; uuk Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca nei confronti di Patrick Berisha dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto con ordinanza in data 29 marzo 2022 dello stesso Tribunale di sorveglianza; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alle ragioni della revoca, senza valutare l'andamento complessivo della misura; rilevato che l'ordinanza ha dato conto delle plurime violazioni delle prescrizioni connesse alla misura e alla accertata positività a sostanza stupefacente; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inaimmissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibiltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2