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Ordinanza — n. 37965/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific motivation regarding detention regime extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37965/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a generic challenge regarding the lack of motivation in the lower court's order. The appellant, Rocco Anello, argued that the trial court failed to consider specific elements of his detention regime extension request under Article 41-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal did not identify the specific topics where the alleged defect in reasoning occurred.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a lack of motivation is inadmissible if the appellant fails to specify the particular aspects of the decision where the alleged defect exists.

Parole chiave

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lack of motivation detention regime extension Article 41-bis Penal Code inadmissible appeal specificity requirement criminalità persistente mantenimento della carcerazione di sicurezza mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Rocco Anello avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANELLO ROCCO nato il 03/02/1961 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Rocco Anello avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione per omessa considerazione degli elementi posti a base del reclamo; ritenuto che il motivo è generico, in quanto non indica i temi rispetto ai quali ricorre il denunciato vizio di motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023.