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Ordinanza — n. 37959/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37959/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic defect of motivation without specific arguments. The appellant challenged a second-instance confirmation of a conviction for disturbing public peace, arguing the lower court failed to explain its sentencing rationale. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked the necessary specificity to justify a review of the decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based solely on a defect of motivation is inadmissible if it fails to provide specific arguments relating to the contested decision.

Parole chiave

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defect of motivation generic appeal grounds lack of specificity public peace offense inadmissible appeal porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA VITO nato a CROTONE il 22/01/1946 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato Vito La I:orgia colpevole del reato di cui all'art.678 cod. pen., commesso il 29 dicembre 2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 100 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione;

• ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 202