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Ordinanza — n. 37930/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was not signed by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37930/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant, a convicted individual, personally submitted the appeal without a registered defense attorney, violating a specific procedural requirement. The court ruled that appeals must be signed by a qualified attorney to be valid, rendering the personal submission legally ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; Criminal appeals must be signed by a registered defense attorney, and personal submission by the convicted person results in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility registered defense attorney requirement personal submission invalidity procedural compliance rule Cassazione ordinanza ricorso all'autorità di vigilanza difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 11/02/1972 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. D E l'OSI FATA