Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner failed to sign it with a qualified defense lawyer as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Antonio Petrozzi inadmissible de plano. The petitioner attempted to file the appeal personally, but the law now mandates that such acts must be signed by a defense lawyer registered on the special roll of the Court. Consequently, the court ruled that the appeal violated the formal requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the convicted person instead of being signed by a qualified defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROZZI ANTONIO nato a NAPOLI il 15/07/1967 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avilso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente da Antonio Petrozzi; Rilevato che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 202