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Ordinanza — n. 37892/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the document was not signed by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37892/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant personally submitted the appeal without a registered defense attorney, violating a mandatory signature requirement. Consequently, the court rejected the appeal and imposed a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; Criminal appeals must be signed by a registered defense attorney, and failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement personal submission of appeal special defense roll registration procedural costs imposition diritto a un difensore diritto di ottenere una decisione risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMMISSO GIUSEPPE nato a SIDERNO il 02/02/1947 avverso l'ordinanza del 24/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. -