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Ordinanza — n. 37589/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific grievances not raised against the appellate court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Federico Botta inadmissible because his grievances regarding the tax notice notification and tax amount assessment did not specifically challenge the appellate court's decision. Although Botta argued he was detained and absent, the court confirmed he was properly cited and that the conviction relied on concrete documentary evidence rather than mere inference. Consequently, the appeal was rejected, and Botta was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grievances raised do not specifically challenge the judgment of the court of second instance, particularly when the facts and legal basis of the conviction remain unchanged.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grievances tax evasion penalty notification defect procedural costs comunicazione fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTA FEDERICO nato a SAVONA il 08/11/1972 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che, con sentenza del 23 gennaio 2023, la Corte d'a spello di Genova ha • , _ • confermato la sentenza dei Tribunale di Savona del settem .r S • con la quale è stata affermata la responsabilità di Federico Botta per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2010, 2013, 2014.

Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unica doglianza, il difetto di notifica dell'avviso di accertamento tributario, essendo il ricorrente detenuto in quel periodo, nonché il mancato accertamento in sede penale dell'ammontare dell'imposta evasa anche ai fini della prova del superamento della soglia di punibilità penale. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché le censure mosse presentano aspecifiche doolianze che non si confrontano con la sentenza resa nel giudizio di secondo grado.

Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, i'imputato è stato regolarmente citato a giudizio in sede penale, sicchè la nullità della notifica dell'atto di accertamento tributario non assume alcuna rilevanza, e la conferma del giudizio di responsabilità non è basata su un mero accertamento induttivo, ma sulla effettiva valutazione della documentazione - come i numerosi versamenti su conti correnti- mediante la quale è stato possibile ricostruire con esattezza i redditi dell'imputato. Inoltre, l'imputato è rimasto assente durante il giudizio, e quindi non ha fornito alcun contributo anche minimale all'accertamento dei fatti.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento dela somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i! 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il