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Ordinanza — n. 37541/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and merit-based errors not reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37541/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Maria Pia Palombella inadmissible because her grounds were manifestly unfounded and generic. She argued for the recognition of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code and the particular leniency of the offense, but the lower court had already addressed these points based on her criminal history and habitual behavior. The court ruled that these are substantive merit evaluations that cannot be challenged in a cassation proceeding unless the lower court's reasoning was adequately motivated, which it was.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are generic and fail to confront the specific reasoning of the contested judgment, as substantive assessments of mitigating circumstances and leniency based on criminal history are not reviewable in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds merit review mitigating circumstances cassation procedure cosa generica attenuazione della pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBELLA MARIA PIA nato a BARI il 27/12/1955 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Palombella Maria Pia risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. La ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'ad 62 bis cod. pen., nonché sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva come la personalità della ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche, in quanto gravata da precedenti (e ulteriori pendenze) nell'assenza di elementi positivi.

Per la particolare tenuità del fatto la valutazione complessiva della condotta del ricorrente (anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è stata ritenuta grave e il suo comportamento abituale, per i precedenti specifici e le pendenze giudiziarie (ulteriori 4 procedimenti per reati fiscali). Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec