Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of real grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Hadj Meftah Maruan inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant merely questioned the proof of responsibility regarding tobacco weighing without proposing real grounds, having previously argued a different issue in the second instance. Consequently, the request for re-evaluation was rejected because it does not meet the requirements for a review in the jurisdiction of the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks real grounds for criticism or is merely generic, failing to propose specific arguments suitable for a review in the jurisdiction of the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADJ MEFTAH MARUAN nato a CASTELVETRANO il 11/08/1994 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Hadj Meftsh Maruan risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo e per genericità, il ricorso invero non contiene reali motivi di critica alla decisione impugnata, si limita solo a ritenerne carente di prova l'accertamento di responsabilità, con prospettazioni ipotetiche e soggettive sulle modalità del peso del tabacco; motivo, peraltro, non proposto in appello, in quanto in appello si era sostenuta la tesi dell'attribuzione del tabacco al 50 % (con altro correo), non delle modalità della pesatura del tabacco Il ricorso, comunque, articolato in fatto, richiede una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2