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Ordinanza — n. 37233/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug evasion facts, citing lack of admissibility and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's conviction for drug evasion, claiming factual errors regarding the material and psychological elements of the crime. The court rejected these arguments, noting they merely reproduced previously rejected contentions and failed to address statutory grounds for non-prosecution or recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on factual disputes regarding the material and psychological elements of a crime are inadmissible in cassation if they merely reproduce arguments already rejected at the appellate level without raising new legal issues.

Parole chiave

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drug evasion crime inadmissible appeal factual review limits recidivism application non-prosecution grounds garanzia in caso di evizione inverosimiglianza delle persecuzioni inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi sulla ricorrenza degli elementi materiale e psicologico del reato e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi sulla ricorrenza degli elementi materiale e psicologico del reato e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANGI LUIGI nato a CORATO il 11/02/1995 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di evasione (art. 385 cod. pen:) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi sulla ricorrenza degli elementi materiale e psicologico del reato e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sussistenza della recidiva e omessa applicazione delle generiche. A tal riguardo correttamente la Corte di merito, nell'esercizio dei poteri di valutazione discrezionali involgenti, per ciascuno degli istituti giuridici di riferimento, un apprezzamento sulla capacità a delinquere ha correttamente valorizzato il "movente" dell'imputato (recatosi ad acquistare droga); i precedenti recenti (fra i quali il delitto di rapina) pur confermando il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere reltre Il P