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Ordinanza — n. 37211/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges for fact-based complaints already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37211/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the complaints regarding evasion under Article 385 of the Penal Code were fact-based grievances not permitted in a legality review. The lower court had already thoroughly examined the subjective imputation criteria and the defendant's alleged lack of awareness of police control, finding no merit in the new arguments. Consequently, the court upheld the original judgment, emphasizing the logical motivation behind the discretionary exercise of judicial powers regarding mitigating circumstances and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible when they consist of fact-based complaints already adequately examined and dismissed by the court of first instance on the criteria of subjective imputation.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasion crime legality review fact-based complaints subjective imputation discretionary sentencing inadmissible appeal Cassa delle ammende allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAZZANTI SALVATORE nato a SAVIGLIANO il 22/09/1977 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedote nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul criterio di imputazione soggettiva, avendo escluso, in ragione delle concrete modalità dei fatti, la sussistenza delle circostanze di fatto allegate dall'imputato che gli avrebbero impedito di avvedersi del controllo della polizia. Insuscettibili di censura - perché logicamente motivato - l'esercizio dei poteri discrezionali dei giudici di merito sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, che si discosta ben poco dal minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r ore Il Pre