Criminal appeal dismissed for genericity and lack of new arguments regarding attempted official act obstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to its generic nature and manifest unfoundedness. The appellant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without presenting new evidence or a substantive alternative interpretation of the facts. The court upheld the lower court's finding that the defendant acted with conscious intent to obstruct an official act rather than due to psychomotor agitation, thus rejecting the claim of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, reiterates arguments already dismissed with sufficient reasoning, and fails to confront the judgment with new elements or a substantive alternative reading of the established facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTA GIUSEPPE nato a MESSINA il 19/05/197 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il r,corso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dello stesso, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, iaddove i giudici hanno precisato che le azioni poste in essere dall'imputato erano dirette inequivocabilmente a colpire l'operante al fine di compiere un atto d'ufficio (pag. 3).
Inoltre la Corte ha, puntualmente, evidenziato le ragioni per le quali doveva ritenersi che l' azione dell'imputato non era frutto della agitazione psicomotoria della quale soffriva, bensì veniva posta in essere con la coscienza e la volontà di impedire il compimento di un atto di ufficio e causare le lesioni riportate dall'agente (pag. 3). Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. è stata congruamente motivato, avendo riguardo alla particolare violenza posta in essere dal ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis