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Ordinanza — n. 37181/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on escape charges as arguments are manifestly unfounded and contradict established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37181/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Destradi Massimiliano inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant attempted to contest both the objective and subjective elements of the escape crime, but the court found his arguments generic and contradictory to settled jurisprudence regarding delayed return to forced residence. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the defense contradicts established case law on the material element of escape or fails to address the clear evidence of subjective intent.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded escape crime subjective intent procedural costs Cassa delle ammende consolidated jurisprudence evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48547 del 21/10/2009
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Destradi Massimiliano, nato a Trieste il 19/08/1975 avverso la sentenza del 20 aprile 2022 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. La prospettazione difensiva, tesa a contestare la ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo della fattispecie incriminatrice, appare non soltanto generica e apodittica, ma si pone anche in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, sotto il profilo dell'elemento materiale, pacificamente ritiene il reato integrato anche nel caso di un ritardato ritorno del soggetto agente al proprio domicilio coatto (Sez. 6, n, 48547 del 21/10/2009, Rv. 245533).

Quanto al dolo di fattispecie, il provvedimento impugnato risulta immune da censure in punto di motivazione, avendo il giudice di merito correttamente valorizzato le emergenze probatorie, univocamente rappresentative della consapevolezza del ricorrente circa la condotta evasiva (cfr p. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre