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Ordinanza — n. 37169/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness due to repetitive arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The appellant attempted to reargue that the defendant's actions were merely hostile expressions rather than threats, but the lower court had already established the intent to impede official duties through intimidation. The court rejected this because the arguments were repetitive of those made in the second instance and lacked any new factual basis or legal reasoning to overturn the previous decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, manifestly unfounded, or merely reiterates arguments already dismissed with sufficient motivation in the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and unfounded repetitive arguments manifest infondatezza second instance review minaccia contro le autorità minaccia non comprovata attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA ROBERTINO nato a TORINO il 11/11/1977 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dello stesso, reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso. In particolare, nella sentenza impugnata si sottolinea la chiara volontà dell'imputato di esercitare la violenza e la minaccia proprio al fine di impedire l'atto di ufficio che gli operanti stavano compiendo, separando l'imputato dalla donna che il predetto stava aggredendo, essendo, invece, l'imputato intenzionato a raggiungere la stessa, vanificando l'atto che gli operanti stavano ponendo in essere a tutela di quest'ultima.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci