Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Semprebene Scander inadmissible because it was submitted 45 days after the deadline. The appellant argued for a de plano review, but the court noted the filing occurred on October 14, 2022, violating the strict 45-day limit under Article 585 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory time limit, regardless of the grounds invoked for a de plano examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMPREBENE SCANDER nato a ROMA il 23/03/1991 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(gtato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 12/05/2022 (termini per il deposito 30 giorni).
2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.
3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione. Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 14/10/2022 e quindi successivamente ai 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett.
c) cod. proc. pen.
4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 aprile 202