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Ordinanza — n. 36669/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft conviction due to insufficient grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ayad Saida inadmissible regarding his theft conviction. The appellant argued that the lower court failed to recognize statutory mitigating circumstances under Articles 62 bis and 62(4) of the Penal Code. The court ruled that the first-instance judge adequately referenced the relevant facts and thus the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 62 n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the first-instance judgment provides a sufficient reference to the decisive elements for granting mitigating circumstances, as the law does not require an exhaustive enumeration of every fact.

Parole chiave

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theft conviction appeal mitigating circumstances generic mitigation insufficient reasoning inadmissible appeal Corte di Cassazione penal code provisions sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 624 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 11/10/1977 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salda Ayad avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'Il maggio 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen..

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto che la Corte aveva anche adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità tenendo conto sia del valore intrinseco della refurtiva, sia degli ulteriori danni provocati.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 202