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Ordinanza — n. 36662/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction for unauthorized electricity use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36662/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued against the factual basis of liability and the severity of the sentence, but the court rejected these as mere complaints lacking legal merit. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or discretionary sentencing are inadmissible in the Court of Cassation, which reviews only legal errors and obvious logical flaws in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Factual Dispute Discretionary Sentencing Theft of Electricity Court of Cassation Legal Review Standard danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GRAZIA nato a PALERMO il 28/06/1980 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Grazia Spina avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 31 ottobre 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della prevenuta ed alla misura del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'imputata era l'utilizzatrice dell'immobile servito dall'allaccio abusivo. Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio