Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36654/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for criminal appeal due to failure to raise nullity objection immediately.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Lino Ciammetti inadmissible. The appellant argued that the lower court violated the law and failed to examine a specific defense, but the court found the objection untimely. The court ruled that the nullity must be raised immediately upon discovery, and since it was not done so, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 59 c.p.p.: An objection to the nullity of a judicial act must be raised immediately upon its verification; failure to do so renders the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility nullity objection timing immediate objection requirement Cassazione Roma decision procedural default penalty ricorso per cassazione condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 59 c.p.p.
art. 494 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Rv 281339
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMMETTI LINO nato a ROMA il 14/04/1969 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Lino Ciammetti avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 1 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato esame dell'imputato la cui ammissione non era stata revocata.

Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato per non essere stata eccepita la nullità invocata immediatamente dopo il suo verificarsi (vd Cass Rv 281339 già citata nella sentenza impugnata). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.