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Ordinanza — n. 36633/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds by the Prosecutor sharing the victim's appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible because it merely echoed the victim's civil complaint without providing independent legal grounds. The Prosecutor argued for a reversal based on the victim's request, but the court found this insufficient under Article 572 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the required specificity of motives to challenge the acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 572 cod. proc. pen.; An appeal by the Public Prosecutor against an acquittal is inadmissible if it merely expresses agreement with the victim's civil complaint without stating distinct reasons for disapproval of the judgment.

Parole chiave

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Public Prosecutor appeal inadmissibility of appeal lack of specific motives acquittal challenge Article 572 Code of Criminal Procedure revisione della sentenza penale ricusazione del pubblico ministero allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 572 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso del Procuratore della Repubblica contro tale decisione assolutoria si limita a riportarsi all'allegata richiesta di impugnazione ex art. 572 cod.
art. 612 cod. pen
art. 572 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso del Procuratore della Repubblica contro tale decisione assolutoria si limita a riportarsi all'allegata richiesta di impugnazione ex art. 572 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 41782 del 26/05/2016, Rv. 267864 - 01
si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata (Sez. 5 n. 41782 del 26/05/2016, Rv. 267864 - 01);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINOnel procedimento a carico di: DEL PERCIO FABIO nato a AVELLINO il 15/07/1975 inoltre: GAITA GABRIELLA avverso la sentenza del 11/10/2022 del GIUDICE DI PACE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Avellino ha assolto DEL PERCIO FABIO dal reato di cui all'art. 612 cod. pen. commesso in danno di GATTA GARIELLA;

Considerato che il ricorso del Procuratore della Repubblica contro tale decisione assolutoria si limita a riportarsi all'allegata richiesta di impugnazione ex art. 572 cod. proc. pen. presentata dal difensore della predetta persona offesa costituitasi parte civile; Ribadito che è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata (Sez. 5 n. 41782 del 26/05/2016, Rv. 267864 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17/