Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already resolved in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and related offenses. The appellant argued that the stolen items were waste (res nullius) and that the law was misapplied regarding the definition of property and the presence of burglary tools. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly addressed and resolved by the Court of Appeal in its prior decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates issues already decided by the court of second instance without presenting new grounds or arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASSIMI HICHAM (CUI O1UZQ58) nato il 28/12/1977 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna de ricorrente per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.; Considerato che mediante il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen. perché la condotta non avrebbe avuto ad oggetto beni mobili altrui trattandosi di rifiuti, ossia res nullius che l'ente aveva destinato al servizio di smaltimento; Rilevato che si tratta di una censura meramente reiterativa di una questione, già dedotta in appello e risolta con motivazione congrua dalla decisione impugnata, che ha evidenziato trattarsi di beni ancora sottoposti alla signoria del proprietario (pag. 2);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso è anch'esso reiterativo di quello già articolato in appello quanto all'idoneità degli atti posti in essere al compimento del reato ex art. 56 cod. pen., circostanza rispetto alla quale, parimenti, la Corte territoriale, a fronte dell'analogo motivo di gravame, ha ampiamente argomentato tanto in ordine ai mezzi di effrazione custoditi nella vettura del ricorrente quanto al reperimento di refurtiva già accantonata e predisposta per essere portata via dall'isola ecologica prima dell'intervento degli operanti (pag. 2), argomentazione con la quale, del resto, il ricorrente neppure si confronta così incorrendo in un'ulteriore ragione di inammissibilità del motivo (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Considerato che la censura sull'omessa concessione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., parimenti non si confronta con la motivazione della decisione impugnata fondata sulla gravità del fatto posto in essere dall'imputato (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C