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Ordinanza — n. 36609/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected self-defense claims and generic references to statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36609/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for self-defense under Article 59 of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments either repetitive of the rejected first-instance reasoning or substantively new only through a generic reference in the appeal act. Consequently, the Court ruled that the lower court had properly addressed the lack of positive elements for mitigation and the discretionary nature of sentencing, upholding the conviction for aggravated injuries.

Regesto Legislator

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Art. 59 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if it reiterates a previously rejected defense claim without new facts or relies on a generic reference to statutory provisions that does not constitute a substantive new argument.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility self-defense claim rejection generic statutory reference reiterative appeal argument mitigating circumstances denial discretionary sentencing power penal code provisions difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 59 cod. pen.
Considerato che, nella seconda parte, lo stesso primo motivo è inammissibile perché sostanzialmente inedito, stante il genericissimo e subordinato riferimento ("alla legittima difesa, se del caso anche putativa") operato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 59 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato ad un potere discrezionale del giudice di merito, e rispetto al trattamento sanzionatorio complessivo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (pag.
art. 59 cod. pen
Considerato che, nella seconda parte, lo stesso primo motivo è inammissibile perché sostanzialmente inedito, stante il genericissimo e subordinato riferimento ("alla legittima difesa, se del caso anche putativa") operato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 59 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato ad un potere discrezionale del giudice di merito, e rispetto al trattamento sanzionatorio complessivo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTA RENCY MAURICIO nato a SANTIAGO( CILE) il 13/02/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; eQ1 I

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Visto il ricorso e le conclusioni, depositate in data 11 luglio 2023, con le quali si insiste, da parte della difesa, per l'accoglimento dei motivi sottesi al ricorso medesimo; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, innanzitutto, la questione, già dedotta in appello, rispetto al delitto di lesioni aggravate, della sussistenza dell'esimente della legittima difesa; Rilevato che si tratta di censura reiterativa di quella disattesa, con adeguata motivazione, dalla decisione impugnata e che vuole proporre, in questa sede di legittimità, un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta nei gradi di merito rispetto alla natura reciproca delle condotte aggressive dei coimputati;

Considerato che, nella seconda parte, lo stesso primo motivo è inammissibile perché sostanzialmente inedito, stante il genericissimo e subordinato riferimento ("alla legittima difesa, se del caso anche putativa") operato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 59 cod. pen. nell'atto di appello; Rilevato che il secondo motivo di ricorso lamenta una carente motivazione sull'omessa concessione della circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; Considerato, a riguardo, che la decisione impugnata ha congruamente motivato su tali aspetti, facendo riferimento, quanto alla richiesta ex art. 62-bis cod. pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato ad un potere discrezionale del giudice di merito, e rispetto al trattamento sanzionatorio complessivo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (pag. 7);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

,? Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen